Programma Educazione alla Pace presentato da Tindara Ignazzitto - Consulta per la Pace di Palermo

Programma di Educazione alla Pace - TPRF

lunedì 11 aprile 2011

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.P.C.M. “Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai paesi nordafricani"

Comune di Palermo - SETTORE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
U.O. Affari Generali
“CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE MIGRAZIONI”
centrostudi.migrazioni@comune.palermo.it
Pprogetto “Osservatorio giuridico-legislativo sulle migrazioni”

Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 5 aprile 2011 recante "Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 8 aprile 2011.

Cosa prevede il decreto?
E’ una procedura di carattere eccezionale che garantisce una tutela immediata e temporanea a “sfollati” provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E. che non possono rientrare nel Paese di origine a causa di conflitti, disastri naturali. E’ il Presidente del Consiglio dei Ministri che con un suo decreto statuisce lo stato di “particolare gravità” *.

Quali sono le condizioni di accoglienza previsti dal decreto?
Il Questore, verificata la provenienza e la nazionalità degli interessati rilascia, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 **, e successive modificazioni, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi.

A chi non può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari?
A chi si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio 2011 o successivamente alla mezzanotte del 5 aprile;
b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose di cui all’art. 1 legge 27.12.56 n. 1423;
c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;
d) risulti denunziato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

* Art. 20 D.L.vo 285/98 “misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali”.


** La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all’articolo 11, comma 1, lettera c).